Emergenza Coronavirus: disposizioni e organizzazione Studio Analisi srl
11 Marzo 2020Emergenza Covid-19: ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori assunti prima del 23/02/2020
Vi informiamo che nell’ambito dell’emergenza sanitaria che sta interessando tutto il territorio nazionale è possibile attivare diverse forme di ammortizzatori sociali per eventi riconducibili al Coronavirus che differiscono in base alla tipologia di azienda.
Vi anticipiamo che a breve verrà emanato un nuovo decreto che detta le linee guida per la gestione dei dipendenti che verranno sospesi per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus.
Tale decreto si pone l’obiettivo di:
1 – semplificare le procedure di utilizzo di vari ammortizzatori sociali;
2 – allargare la platea di utilizzatori delle forme di ammortizzazione;
3 – eliminare alcuni limiti e condizioni che ad oggi sono previsti per poter usufruire degli ammortizzatori;
In genere è previsto che potranno beneficiare di ammortizzatori sociali per causa CORONAVIRUS:
- TUTTI i lavoratori dipendenti (anche gli apprendisti) in forza alla data del 23/02/2020 (non risultano coperti dirigenti e lavoratori domestici).
- per un periodo di nove settimane a partire anche con effetto retroattivo dal 23/02/2020.
Nella fattispecie le forme di ammortizzazione semplificata prevista PER CAUSA CORONAVIRUS nel nuovo decreto sono:
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Prevista per le imprese industriali (metalmeccanica, legno, trasporti, ecc.); sono escluse le aziende artigiane, il settore agricoltura e il terziario.
- La procedura di attivazione risulterà semplificata: non servirà dare informativa alle OO.SS ed effettuare l’esame congiunto. Si dovrà procedere con la presentazione ad Inps di specifica domanda con termini più dilatati (entro il 4° mese successivo a quello di inizio della sospensione). Il decreto prevede che il periodo di godimento di tale ammortizzatore semplificato sia neutro, cioè non andrà ad incidere sulla durata complessiva di utilizzo dell’ammortizzatore per altre causali diverse rispetto a quella di CORONAVIRUS
- Non sono previsti limiti di fondi dello Stato per poter usufruire di tale ammortizzatore. Pertanto non serve affrettarsi nel richiedere l’attivazione!
- Il lavoratore riceve circa l’80% della retribuzione; tuttavia sono previsti dei massimali a seconda che la retribuzione lorda mensile sia maggiore o minore di 2159 euro (e quindi rispettivamente un massimo di € 1199,72 € o 998,18 € lordi);
- Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare in busta paga e potrà compensare a conguaglio a seguito autorizzazione della domanda ad Inps.
Nel dettaglio si attende la pubblicazione del decreto e di successive linee guida e circolari Inps. Pertanto si invita a contattare lo studio paghe quando si intende attivare la CIGO.
Fondo integrazione salariale
Previsto per tutti i datori di lavoro (aventi mediamente più di 5 dipendenti) che non possono usufruire di CIGO e/o CIGS e per i quali non sono stati istituiti fondi di solidarietà. Quindi non vi rientrano per esempio le industrie o aziende in edilizia (che accedono a Cigo) o artigiane (che accedono al FONDO FSBA). Vi rientrano per esempio le aziende del terziario, imprese appaltatrici di mense, imprese di pulizia, o enti che non hanno un proprio specifico fondo.
Le aziende iscritte al FIS che sembra potranno accedere all’assegno ordinario saranno coloro che occupano più di 5 dipendenti (ad oggi possono accedervi solo le imprese con almeno 15 dipendenti).
- I dipendenti ricevono una indennità pari a quanto previsto per la CIGO
- Non sarà necessario un accordo sindacale per poter attivare il FIS e saranno previste procedure semplificate di attivazione come per la CIGO.
- Il decreto prevede che il periodo di godimento di tale ammortizzatore (per causale coronavirus) sia neutro, cioè non andrà ad incidere sulla durata massima di utilizzo dell’ammortizzatore.
- L’assegno ordinario sembra potrà essere concesso anche alle aziende che non siano in regola con i versamenti dei contributi al fondo
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’indennità sarà pagata direttamente da Inps. Per le aziende con numero maggiore di 15 dipendenti è previsto l’anticipazione da parte del datore di lavoro e conguaglio mediante F24, dopo l’autorizzazione da parte di Inps.
Cassa integrazione in deroga
Prevista in sintesi per le imprese con meno di 5 dipendenti o che non possono accedere ad altro ammortizzatore sociale.
- Riguarda le unità produttive ubicate e i lavoratori residenti/domiciliati nei comuni delle Regioni dotate di accordo quadro (per ora Emilia Romagna e Veneto; a breve anche Lombardia)
- Per le unità produttive e i lavoratori residenti/domiciliati nei comuni dell’ex zona rossa (nel Veneto il comune di Vo) l’indennità prevede una durata di 90 gg e non è necessario svolgere la procedura sindacale; in tutti gli altri casi il trattamento prevede una durata di 30 giorni ed è subordinato al rispetto di procedura sindacale semplificata.
- Può essere richiesta, se necessario, anche con effetto retroattivo a decorrere dal 23/02/2020
- In Veneto è stato pubblicato un accordo quadro che determina le prime regole: si dovrà attendere l’emanazione di linee guida che potranno modificare o integrare le attuali regole e procedure.
- Ad oggi è necessario fruire delle ferie e permessi 2019 prima di accedervi.
- Il pagamento dell’integrazione salariale avviene direttamente da parte dell’INPS (non è anticipato in busta paga dal datore di lavoro) ;
- Ad oggi un requisito per le imprese collocate nella Regione Veneto per poter usufruire dell’ammortizzatore è aver previamente utilizzato ferie e i permessi 2019.
Nel dettaglio si attende la pubblicazione del decreto e di successive linee guida e circolari Inps. Pertanto si invita a contattare lo studio paghe quando si intende attivare un qualsiasi ammortizzatore sociale.
FSBA (per aziende artigiane)
Si precisa che le aziende artigiane non fruiscono degli ammortizzatori sopra elencati, oggetto di nuovo decreto in attesa di emanazione, in quanto iscritte al fondo solidarietà bilaterale veneto FSBA.
A seguito accordo interconfederale del 4/03/2020 ma, salvo variazioni future, è previsto quanto segue:
– durata complessiva nel biennio: 20 settimane;
– la singola domanda non può superare il mese di calendario. Ora si può presentare domanda anche con effetto retroattivo dal 26/02/2020 al 31/03/2020
Condizioni:
1) l’azienda dichiara di essere in regola con la contribuzione dovuta a FSBA (si versa con Ebav, mediante F24) per 36 mesi precedenti l’evento
2) i dipendenti per i quali si può beneficiare devono essere stati assunti prima del 26/02/2020
3) la sospensione/riduzione dell’attività sia connessa con il CORONAVIRUS.
Procedura di attivazione,
1) comunicazione di avvio procedura FSBA alle organizzazioni sindacali
2) sottoscrizione successivo di accordo sindacale
3) adempimenti connessi alla gestione della domanda mediante pratiche telematiche del fondo fsba, in via di implementazioni, per la liquidazione del sussidio FSBA ai dipendenti da parte di Ebav.
Si attende la pubblicazione del decreto e delle successive linee guida o circolari Inps per la conferma di quanto sopra e per le ulteriori precisazioni a riguardo.
Restiamo a disposizione per chi è interessato ad attivare tali ammortizzatori.